Il COA di Nola chiede di sapere se possa essere ammesso ad assumere l’impegno solenne di cui all’articolo 8 della legge n. 247/12 l’iscritto che – nelle more della convocazione a prestare il medesimo impegno solenne – abbia ricevuto sentenza penale di condanna di primo grado per il delitto di cui all’articolo 319 c.p. E chiede altresì di sapere se, in generale, rientri nella discrezionalità del COA la decisione di non ammettere l’iscritto ad assumere l’impegno solenne qualora intervengano elementi nuovi, non conosciuti al momento dell’iscrizione.

A mente dell’articolo 8 della legge professionale, l’assunzione dell’impegno solenne è adempimento funzionale alla possibilità di esercitare la professione. Esso presuppone, pertanto che si sia perfezionata l’iscrizione dell’avvocato nell’Albo e deve essere prestato entro sessanta giorni dall’iscrizione, potendosi in mancanza procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 17, comma 9, lett. b) della legge professionale.
Con il parere n. 15 del 18 febbraio 2021 si è ritenuto che si tratti di “attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio, ma che, se non effettuata, impedisce concretamente l’esercizio della professione da parte dei neo iscritti”.
Nel caso oggetto del quesito, l’iscritto è stato colpito da sentenza di condanna – peraltro non definitiva – per un delitto non ricompreso tra quelli che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. g) ostano all’iscrizione nell’albo.
Rientra nell’autonomia del COA valutare se e in che misura siano venuti meno, all’esito della condanna, altri requisiti per l’iscrizione e sussistano pertanto i presupposti per una cancellazione d’ufficio.
Nelle more, l’iscrizione deve ritenersi efficace e, pertanto, non è possibile impedire all’iscritto di assumere l’impegno solenne.

Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 19 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 19 Maggio 2021
- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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