Il COA di Monza chiede parere in ordine alla possibilità: a) per il praticante o il praticante abilitato di mantenere l’iscrizione presso un foro e, contemporaneamente iscriversi come avvocato stabilito presso altro foro; b) per il praticante o il praticante abilitato di mantenere l’iscrizione presso un foro e, contemporaneamente iscriversi come praticante, praticante avvocato abilitato, ovvero avvocato presso altro foro. Chiede, inoltre, di sapere se la condotta abbia rilevanza disciplinare e a chi competa e, con quale procedura, effettuare la cancellazione.

A norma dell’art. 2, comma 3, L. n. 247/12 l’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione. La norma vale oltre che per l’Avvocato anche per il praticante avvocato abilitato al patrocinio. Dunque, qualunque sia la qualifica (praticante; praticante abilitato; Avvocato; Avvocato stabilito) questi non può essere iscritto in due albi tenuti da diversi Ordini circondariali. A conforto di tale tesi soccorre l’art. 7 L.cit. “Prescrizioni per il domicilio” che stabilisce che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione. Il medesimo articolo, ai commi 3 e 4, prevede espressamente che il professionista possa istituire propri uffici al di fuori del circondario del Tribunale nel cui albo è iscritto. In tale ipotesi il professionista dovrà darne comunicazione ai due ordini: quello d’iscrizione e quello ove si trova l’ufficio “secondario”, che provvederà (ex art 7, comma 4, L.cit.) ad inserire il nominativo in un apposito elenco dedicato agli avvocati iscritti in albi tenuti presso fori diversi. Ne discende che se è prevista la semplice comunicazione ovvero l’istituzione di apposito elenco degli Avvocati iscritti in Albi tenuti presso ordini territoriali diversi, non sia in alcun modo prevista e possibile l’iscrizione del professionista in due Albi tenuti presso Consigli dell’Ordine diversi. Una volta accertata l’iscrizione in Albi territoriali diversi, l’iniziativa di cancellazione spetterà all’Ordine cui l’istanza di iscrizione sia stata presentata successivamente, dopo aver sentito il professionista al fine di conoscere quale sia il luogo nel quale questi intenda mantenere il proprio domicilio professionale, il medesimo COA valuterà se ricorrano i presupposti per ritenere integrata una violazione disciplinare.

Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 28

Quesito n. 374, COA di Monza

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment