Il COA di Milano chiede di sapere se un Avvocato sospeso volontariamente ex. art. 20 comma 2 L. 247/12 debba assolvere all’onere della stipula di polizza per la responsabilità professionale e contro gli infortuni.

La risposta è nei seguenti termini:
a) quanto alla polizza per la responsabilità civile professionale:
La questione è già stata esaminata da questa Commissione con il parere 90/2016, dal quale non si ritiene di doversi discostare che così ha ritenuto:
L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perché la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.
b) quanto alla polizza infortuni:
Il quesito è superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 25 ottobre 2017, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 78 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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