Il COA di Lodi pone un quesito relativo alla corretta interpretazione ed applicazione del D.lgs. n. 96/01 e in particolare dell’art. 12 con riferimento agli artt. 4, 8 e 10.

Il Consiglio dovendo valutare richiesta di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale da parte di abogado iscritto nella sezione speciale dell’Albo, trovandosi di fronte ad attività costituita prevalentemente da prestazioni stragiudiziali, si è posto il problema se la condizione prevista dall’art. 12 del citato D.lgs. si possa considerare in questo caso soddisfatta e possa, quindi, darsi luogo alla integrazione con relativa dispensa dalla prova attitudinale.
Orbene a norma dell’art. 12 D.lgs. è dispensato dalla prova attitudinale di cui al D.lgs. n. 115/92 l’avvocato stabilito che abbia esercitato in modo effettivo e regolare la professione. Si tratta a questo punto di chiarire in cosa consista “l’esercizio effettivo e regolare della professione” se, cioè, si debba intendere tale solo l’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa in giudizi civili, penali e amministrativi. Vale rilevare, peraltro e incidentalmente, che la verifica prevista dalla disposizione in esame è adempimento diverso – per estensione e destinatari – dalla verifica di cui all’art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Orbene, gli artt. 8 e 10 del D. Lgs. n. 96/2001 consentono all’avvocato stabilito di svolgere sia attività giudiziale che attività stragiudiziale: quest’ultima, peraltro, non subisce le limitazioni di cui all’art. 8, dunque non è soggetto all’intesa con un avvocato. In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Si rammenta, peraltro, che l’art. 13, comma 3, riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 30 gennaio 2015, n. 6

Quesito n. 474, COA di Lodi

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 30 Gennaio 2015
- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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