Il COA di Lagonegro chiede di sapere come procedere in relazione all’integrazione del CDD, qualora non risulti applicabile – per assenza del numero di candidati sufficiente – la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento CNF n. 1/2014, a mente della quale: “Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti”. Chiede, in particolare, se si possa o si debba procedere ad elezioni suppletive qualora l’Ordine portatore di resti e con minor numero di iscritti non abbia un numero di candidati sufficiente all’assegnazione; e se dette elezioni suppletive possano tenersi prima della proclamazione degli eletti.

Chiavi di ricerca:
- numero: 47
- anno: 2022
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Lagonegro chiede di sapere come procedere in relazione all’integrazione del CDD, qualora non risulti applicabile – per assenza del numero di candidati sufficiente – la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento CNF n. 1/2014, a mente della quale: “Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell’art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell’Ordine, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente regolamento, l’individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell’ambito dei primi dei non eletti all’interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l’attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all’assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti”. Chiede, in particolare, se si possa o si debba procedere ad elezioni suppletive qualora l’Ordine portatore di resti e con minor numero di iscritti non abbia un numero di candidati sufficiente all’assegnazione; e se dette elezioni suppletive possano tenersi prima della proclamazione degli eletti.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 28 Ottobre 2022
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment