Il COA di Ivrea formula quesito in merito alla sussistenza di conflitto di interessi per l’avvocato che, dopo aver assistito una società di persone in attività di recupero crediti assuma la difesa di un socio nella pratica di cessione quote ad altro socio nonché per la valutazione della sussistenza di un’eventuale giusta causa di scioglimento della società medesima.

Come chiarito dal Consiglio nazionale forense con sentenza n. 121 del 11 giugno 2021 la società di persone “è priva di personalità giuridica e i soci sono solidalmente e potenzialmente responsabili per le obbligazioni della medesima, sicché un incarico assunto nell’interesse della società stessa è automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, indipendentemente dal profilo dell’autonoma capacità processuale della società stessa, con tutto ciò che consegue in materia di configurazione della fattispecie di conflitto di interesse, che si incentra su un criterio di carattere anzitutto sostanziale e non solo meramente formale” (sulla nozione di conflitto di interessi, v. anche Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 luglio 2019).
Ne consegue che, in un caso come quello dedotto dal quesito – e ferma restando la concreta valutazione della fattispecie, riservata al prudente apprezzamento del COA – la circostanza che l’avvocato abbia già svolto incarichi per conto della società di persone gli impedisce di assumere la difesa del singolo socio, tanto più se in controversia attinente alla vita della società medesima.

Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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