Il COA di Grosseto formula quesito in merito alla possibilità di indicare quale dominus, all’atto dell’iscrizione nel Registro dei praticanti, un avvocato iscritto presso un Ordine diverso dal luogo nel quale la pratica verrà effettuata.

Come risulta dal costante orientamento del Consiglio nazionale forense (cfr. pareri n. 40/2015; 36/2010) il domicilio professionale del praticante coincide con quello dell’avvocato presso cui svolge la pratica. Ne consegue che, dovendo l’iscrizione avvenire nell’albo del circondario del Tribunale ove è il domicilio professionale, l’iscrizione del praticante debba avvenire nel Registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine di iscrizione del dominus; e che l’associazione ad un dominus avente domicilio professionale in un diverso circondario determini la necessità di trasferimento dell’iscrizione del praticante ai sensi dell’articolo 41, comma 14, della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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