Il COA di Grosseto formula quesito in merito al termine iniziale di decorrenza degli effetti dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati. Chiede di sapere, in particolare, se l’iscrizione debba ritenersi decorrente dalla data della delibera del COA o dalla successiva data di giuramento dell’iscritto.

Come ritenuto nel parere n. 26/2021 e pacificamente desumibile dalla lettera della legge n. 247/12, “l’assunzione dell’impegno solenne è adempimento funzionale alla possibilità di esercitare la professione. Esso presuppone, pertanto che si sia perfezionata l’iscrizione dell’avvocato nell’Albo e deve essere prestato entro sessanta giorni dall’iscrizione, potendosi in mancanza procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 17, comma 9, lett. b) della legge professionale”. Da un tanto consegue che gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla relativa delibera del Consiglio dell’Ordine.

Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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