La modalità di svolgimento dell’udienza in via cartolare equivale, sul piano sostanziale, allo svolgimento dell’udienza in presenza. La collaborazione con il dominus nella preparazione delle relative note, opportunamente attestata dal dominus medesimo, può essere pertanto ritenuta sostanzialmente equivalente alla partecipazione all’udienza, anche ai fini di cui all’articolo 8, comma 4 del d.m. n. 70/2016.
Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 17 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 17 Ottobre 2023- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
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