Il COA di Genova formula il seguente quesito: “Se ai fini del tirocinio forense, con riguardo in particolare alla partecipazione alle udienze ai sensi dell’art. 8, 4° comma, D.M. Giustizia 17.03.2016 n. 70, sia possibile comprendere in detta modalità anche la partecipazione/collaborazione del praticante con il dominus nella redazione di Note di udienza da depositare per l’udienza cartolare.” Precisa il COA che “tale modalità di adempimento agli obblighi di tirocinio era stata consentita eccezionalmente durante la pandemia da Covid-19, ma il quesito si pone ora, terminato il periodo emergenziale, alla luce anche del fatto che detta modalità cartolare dello svolgimento delle udienze civili è divenuta molto frequente con significativa riduzione delle udienze in presenza.

La modalità di svolgimento dell’udienza in via cartolare equivale, sul piano sostanziale, allo svolgimento dell’udienza in presenza. La collaborazione con il dominus nella preparazione delle relative note, opportunamente attestata dal dominus medesimo, può essere pertanto ritenuta sostanzialmente equivalente alla partecipazione all’udienza, anche ai fini di cui all’articolo 8, comma 4 del d.m. n. 70/2016.

Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 17 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 31 del 17 Ottobre 2023
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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