L’articolo 19, comma 1 della legge n. 247/12 – nel porre eccezioni alla disciplina generale delle incompatibilità – rende compatibile con l’esercizio della professione forense l’insegnamento di “materie giuridiche […] nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate”.
Come ritenuto dal parere n. 45/2019, profilo assorbente ai fini dell’applicazione della disposizione richiamata è l’essere immesso in ruolo ai fini dell’insegnamento di materie giuridiche, previa abilitazione nella relativa classe di concorso. Così risulta dal quesito e pertanto la risposta va resa in termini positivi. In aggiunta, si consideri che le specifiche caratteristiche delle cattedre relative ad attività di sostegno, ad attività di potenziamento dell’offerta formativa e – a maggior ragione – alle cattedre cd. miste (che uniscono cioè alla docenza ordinaria anche le attività di sostegno di studentesse e studenti con disabilità o esigenze speciali), al netto di ogni altra considerazione, non escludono di per sé l’erogazione di insegnamento in materie giuridiche.
Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 20 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 20 Aprile 2022- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
0 Comment