La risposta è resa nei termini seguenti.
Dalla formulazione del quesito si evince che l’avvocato che intende produrre la corrispondenza nel giudizio penale sia rimasto estraneo al procedimento in relazione al quale la corrispondenza è intercorsa (e cioè il giudizio di separazione).
Ferma questa premessa, può rinviarsi al principio di diritto affermato da ultimo dalla sentenza CNF n. 140/2021, a mente del quale: “Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra avvocati ex art. 48 cdf vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni valutazione circa l’eventuale responsabilità dell’avvocato tenuto alla riservatezza della corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo la prova positiva di participatio o consilium fraudis tra loro ovvero di una concertazione volta ad eludere l’applicazione della norma deontologica”.
Ad ogni buon conto, per un’ampia disamina della ratio della previsione di cui all’articolo 48 del codice deontologico, si rinvia a CNF, sent. n. 181/2019.
Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 20 aprile 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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