Il COA di Foggia chiede di sapere se possa disporsi l’integrazione nell’albo ordinario di un avvocato stabilito in origine iscritto nella sezione speciale in quanto in possesso del titolo spagnolo di abogado non esercente, ottenuto sulla base dei titoli richiesti all’epoca dell’originaria iscrizione (2017).

Come affermato da ultimo dal Consiglio nazionale forense nel proprio parere n. 39/2017 “la condizione di non esercente non è ostativa all’iscrizione nella sezione speciale […] in considerazione, a tacer d’altro, dell’assorbente rilievo che l’esercizio effettivo della professione nel paese di origine non è tra i requisiti previsti, per l’iscrizione nella sezione speciale, dal D. Lgs. n. 96/2001”, essendo a tal fine sufficiente il possesso di titolo abilitante in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 11 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 11 Dicembre 2023
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment