Il COA di Bologna chiede se il requisito della laurea in giurisprudenza sia necessario per l’iscrizione all’albo degli Avvocati del professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/2012.

La risposta è nei seguenti termini: il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni è requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, anche nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 247/2012, trattandosi di requisito di ordine generale.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 15

Quesito n. 131, COA di Bologna

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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