Il COA di Biella chiede se vi siano profili d’incompatibilità tra la carica di Consigliere dell’Ordine e la funzione d’incaricato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod.proc.civ.

In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che l’avvocato delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod.proc.civ. riceve il suo incarico dal Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale egli provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569, terzo comma, cod.proc.civ. L’art. 28, comma 10, della Legge n.247/2012 (Legge Professionale Forense) dispone che “Ai componenti del Consiglio (dell’Ordine), per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario”. La norma ha evidente portata tassativa, derivandone che nessun incarico giudiziario, ivi compreso quello di delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod.proc.civ., può essere assunto dai componenti del Consiglio dell’Ordine, nella vigenza del mandato, quando questo sia conferito da un magistrato appartenente all’ufficio giudiziario del circondario. Per l’insorgere della situazione di incompatibilità rileva il momento del conferimento dell’incarico, che deve essere successivo all’assunzione della carica di consigliere.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 19 novembre 2014, n. 96

Quesito n. 450, COA Biella

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 96 del 19 Novembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Biella, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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