Il COA di Bergamo chiede di sapere se un iscritto all’albo degli avvocati possa ricoprire l’incarico gratuito di presidente di sezione comunale di AVIS (associazione senza fine di lucro e con finalità di solidarietà umana) e se tale incarico possa essere incompatibile alla luce dell’art. 18 L. n. 247/2012.

La risposta al quesito è nei seguenti termini:
Le norme sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione. Non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti. L’incarico gratuito di presidente di sezione comunale AVIS, non rientrando nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente elencati nell’art. 18 L.P., è compatibile con la professione di avvocato.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 27

Quesito n. 298, COA di Bergamo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 26 Aprile 2017
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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