Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

La risposta è nei seguenti termini:
la formulazione del quesito non consente di sapere se la proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente difensore dell’attore fosse o meno stata accettata dalla controparte.
L’art. 48 del codice deontologico prevede, al primo comma, che:
L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
E al secondo comma che:
L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
Ne consegue che, nella sola ipotesi in cui la proposta transattiva, ancorché non sottoscritta dal cliente dell’avvocato che l’ha formulata, sia stata accettata dalla controparte, la stessa ben potrà essere prodotta in giudizio al fine di provare l’intervenuto accordo.
In tutti gli altri casi è fatto divieto di produzione, ostandovi il disposto dell’art. 48 del codice, e ciò anche nell’ipotesi di subentro di altro difensore, dal momento che la ratio dell’articolo in esame è quella evitare che la parte rappresentata possa subire un danno, assicurando nel contempo all’avvocato la libertà di interagire (nel preminente interesse del cliente) anche per iscritto con il collega di controparte senza il timore che la corrispondenza scambiata possa essere utilizzata in giudizio, mediante sua produzione o divulgazione.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 26 aprile 2017, n. 26

Quesito n. 200, COA Barcellona P.G.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 26 Aprile 2017
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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