Il COA di Arezzo ha posto una serie di quesiti inerenti l’applicazione dell’art. 7 della Legge n. 247/12, recanti le nuove prescrizioni relative al domicilio professionale.

Seguendo pertanto l’ordine delle richieste formulate, la Commissione si pronuncia nei termini seguenti.
a) L’art. 7 della nuova legge professionale è immediatamente efficace nei confronti di tutti gli iscritti a decorrere dalla sua entrata in vigore. Conseguentemente anche coloro che sono già iscritti dovranno rispettare la previsione secondo la quale l’iscrizione si chiede ove è il domicilio professionale, coincidente, di regola, con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Detto principio è consacrato dall’art. 17, comma 1, lett. c), anch’essa norma di immediata applicazione (eccezion fatta che per il comma 10 lett. a, riguardante i soli praticanti) ed il relativo inadempimento risulta sanzionato con la cancellazione ai sensi del successivo comma 9 lett. a).
b) Per la ragione anzidetta, a decorrere dal 2 febbraio 2013, giorno di entrata in vigore della norma, l’iscrizione, sia quella in essere che quella oggetto di richiesta, ad un albo di altro circondario non sarebbe conforme alla legge. Si osserva altresì, al riguardo, che l’art. 29 della nuova legge ha introdotto al comma 1, una serie di specifici compiti di controllo in capo ai COA, ovverosia: lettera a) tenuta degli albi; lettera f) vigilanza sulla condotta degli iscritti. Non trova invece applicazione, al riguardo, il concetto di “esercizio professionale prevalente” contemplato dall’art. 21, che si riferisce ai contenuti “forensi” e non “domiciliari” dell’attività svolta, la cui determinazione è demandata al Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge.
c) Per le ragioni anzidette, si ritiene, infine, che l’iscritto alla data dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 possa adempiere alla nuova prescrizione depositando all’Ordine, affinché se ne esegua il deposito nel fascicolo personale, la conforme attestazione scritta prevista sempre dal comma 1 dell’art. 7.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 68

Quesito n. 266, COA di Arezzo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 68 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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