Il COA di Ancona formula un quesito in merito all’applicabilità agli Ordini degli Avvocati delle nuove modalità di versamento dell’IVA all’erario previste dall’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge n. 190/2014.

La Commissione ha richiesto parere alla Commissione per le problematiche tributarie, istituita in seno al CNF. Ricevuto il parere, la Commissione ritiene di farlo integralmente proprio, incorporandone pertanto il testo al presente parere:

Il Consiglio dell’Ordine di Ancona, premesso che l’art. 1 commi 629 lett. b), 530, 632 e 633 della legge di stabilità n. 190/14 ha introdotto un nuovo regime di versamento dell’Iva all’Erario, chiede di conoscere se tale regime si applichi anche agli Ordini forensi.
La risposta è negativa, anche alla luce della diffusa Circolare n. 1/E emanata dall’Agenzia delle Entrate datata 9 febbraio 2015.
La norma sopra richiamata, infatti, allo scopo di agevolare il meccanismo della scissione dei pagamenti, ha introdotto nel corpo del DPR 633/72 l’art. 17 ter, secondo cui le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti e degli organismi ivi elencati, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia.
Nel paragrafo 1. intitolato “Ambito soggettivo di applicazione della norma” l’Agenzia, dopo aver sottolineato che il testo della disposizione in commento reca l’elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione analoga a quella contenuta nell’art. 6 decreto Iva, comma quinto, recupera la nozione di pubblica amministrazione, al cui interno individua i soggetti coinvolti dalla nuova disciplina.
Nel paragrafo 1.2. l’Agenzia si occupa dei soggetti esclusi e, a proposito degli Ordini, la Circolare testualmente afferma che: “ Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali….omissis…Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento”.
In conclusione, alla stregua della nota di prassi, i COA non rientrano tra soggetti tenuti ad applicare il metodo di versamento dell’Iva all’Erario contemplato dalla legge 190/14, art. 1 commi 629 lett. b) e c) e seguenti.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 20 febbraio 2015, n. 11

Quesito n. 482, COA di Ancona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 20 Febbraio 2015
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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