Il COA di Ancona chiede “se in presenza di istanza di opinamento di una parcella da parte di un avvocato cancellato dall’Albo e non iscritto presso alcun Ordine il COA sia tenuto a rilasciare tale opinamento”.

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 29, lett. b) della L. n. 247/2012 il COA “da pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”. La norma deve interpretarsi nel senso che tale compito può estendersi nei confronti del professionista cancellato dall’Albo e non iscritto, al momento della richiesta, nell’Albo di altro COA.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 46

Quesito n. 162, COA di Ancona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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