Il C.O.A. di Torino pone i seguenti quesiti: se la decorrenza dell’abilitazione al patrocinio, nel caso di una reiscrizione, tenuto conto che l’abilitazione al patrocinio non è stata mai richiesta, deve essere calcolata considerando la prima data di iscrizione alla pratica o la data relativa alla reiscrizione; se, ove l’abilitazione sia stata richiesta durante la prima iscrizione nel caso di una reiscrizione, la scadenza da considerare sia quella stabilita durante la prima iscrizione o decorra una nuova scadenza considerando la data di reiscrizione.

La risposta deve rendersi nei seguenti termini.
Quanto alla prima ipotesi va ribadito che il dies a quo dell’abilitazione al patrocinio deve essere individuato nel primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, rimanendo irrilevante (C.N.F., pareri n. 9/2008 e n. 44/2010) la circostanza che l’interessato si sia attivato per richiedere l’abilitazione stessa: la facoltà del praticante di richiederla è infatti collegata funzionalmente all’inizio del periodo formativo e deve essere esercitata in un arco temporale ben definito non suscettibile di proroghe e/o di sospensione.
Ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato (a tale ipotesi pare riferirsi la seconda parte del quesito) potrà, in virtù di una successiva reiscrizione, svolgersi un ulteriore periodo di patrocinio rimanendo comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 12 dicembre 2012, n. 73

Quesito n. 204 del Coa di Torino.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 73 del 12 Dicembre 2012
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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