I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, Piacenza e Santa Maria Capua Vetere hanno formulato analoghi quesiti in relazione alla disciplina applicabile, a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge professionale forense (legge n. 247/12), all’ipotesi di cessazione dalla carica del Consigliere dell’Ordine. Secondo la previgente disciplina, infatti, si dovrebbe far luogo ad elezioni suppletive per la carica cessata, mentre, secondo la disciplina di cui all’ art. 28, comma 6, legge n. 247/12, tale ipotesi dà luogo al subingresso del primo dei non eletti.

Vale rilevare che, nelle more della risposta ai presenti quesiti, il Ministero della Giustizia ha preso posizione – con una nota del 23 aprile 2013, in risposta ad analogo interpello formulato dal COA di Rieti – nel senso dell’immediata applicabilità della nuova disciplina.
A tale nota ha risposto il Presidente del Consiglio nazionale forense con lettera del 6 maggio 2013, della quale si riportano in questa sede i seguenti passaggi:
“La regola del subentro del primo dei non eletti accede al nuovo sistema elettorale definito dalla riforma, sistema sensibilmente diverso da quello di cui alla normativa precedente, che tuttavia deve ritenersi applicabile per tutto il periodo transitorio in virtù dell’art. 65, comma l, della legge stessa, che dispone che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non espressamente richiamate”.
L’ambito materiale costituito dalle regole elettorali che governano la composizione dei Consigli dell’ordine è ricompreso infatti in quelli che necessitano di una fonte sub primaria attuativa: i Consigli dell’ordine prefigurati dall’art. 28, legge cit., saranno eletti secondo le regole previste dal medesimo articolo 28 ma anche da un regolamento elettorale adottato secondo le forme dell’art. l, comma 3 della medesima legge che dovrà indicare non solo “le modalità di formazione delle liste” ma anche – per quanto qui di più diretto interesse – “i casi di sostituzione in corso di mandato” (cfr. art. 28, comma 2).
Prima dell’adozione di tale regolamento attuativo è evidentemente impossibile applicare la disciplina di rango primario contenuta nell’art. 28, né è ragionevolmente sostenibile che sia possibile isolare da tale organica disciplina – assai diversa da quella attuale, basti pensare, tra le altre cose, alla diversa composizione numerica dei consigli, all’obbligo di assicurare la rappresentanza di genere, ai limiti relativi ai mandati consecutivi – una sola limitata fattispecie (la regola del subentro del primo dei non eletti) accedente ad un sistema elettorale non ancora operativo.
Proprio in funzione della necessità di adottare le disposizioni subprimarie necessarie per avviare a regime il nuovo sistema elettorale prefigurato dalla riforma, così come accade per molti altri ambiti materiali del nuovo ordinamento forense, la legge ha prorogato la durata dei mandati degli attuali consigli dell’ordine fino al 31 dicembre 2014 (cfr. art. 65, comma 2). È pertanto necessario al momento procedere al reintegro delle compagini consiliari interessate da cessazioni di mandato di consiglieri in carica mediante le elezioni suppletive previste dalla normativa precedente la legge 247/2013.
Peraltro, la diversa soluzione della anticipata operatività della regola del subentro del primo dei non eletti, oltre a non collimare con la necessaria interpretazione sistematica dei dati normativi qui riportati, presenta la abnorme conseguenza di potenziare gli effetti di elezioni avvenute secondo regole diverse da quelle di cui alla legge 247, aggiungendo agli effetti propri di esse l’ultroneo effetto – non conosciuto e non conoscibile da coloro che hanno esercitato, a suo tempo, il diritto di elettorato attivo – di individuare il candidato destinato a subentrare nell’organo consiliare in caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi membri”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 57

Quesito n. 248, COA di Forlì Cesena, n. 250, COA di Piacenza, n. 256, COA di Santa Maria Capua Vetere.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 22 Maggio 2013
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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