GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Avvocato privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori – Illecito disciplinare ex art. 36 del codice deontologico forense – Accertamento della concreta offensività – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

L’avvocato che presta il proprio patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori senza aver conseguito la relativa abilitazione commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 36 del codice deontologico forense, indipendentemente dalla concreta offensività di tale condotta, essendo questa oggetto di un espresso divieto e, dunque, valutata “a priori” come lesiva dei valori e degli interessi sottesi alla normativa deontologica. (Nella specie, la S.C., ritenuta irrilevante qualsivoglia valutazione circa la concreta offensività della condotta, ha confermato la sentenza dell’organo disciplinare, il quale aveva applicato la sanzione della censura nei confronti di un avvocato, non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che aveva sottoscritto, unitamente ad un professionista abilitato, gli atti difensivi relativi a un processo dinanzi al Consiglio di Stato). (massima uff.)

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Sestini), SS.UU., sentenza n. 21069 del 18 luglio 2023

Giurisprudenza Cassazione

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