Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici)

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), nonché lesione della dignità e del decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicato un annuncio sui social offrendo la propria assistenza, definita “altamente qualificata”, nelle azioni da promuovere in favore delle persone coinvolte e danneggiate, direttamente o indirettamente, in un tragico incidente ferroviario).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 20 Settembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 53 del 13 Settembre 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment