Chiede il COA di Milano se i diffusi corsi privati di preparazione all’esame di avvocato possano essere sottoposti a controlli, e se sussista incompatibilità con l’esercizio della professione rispetto agli avvocati che vi prestino opera retribuita di insegnamento.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“In punto di configurabilità di un’azione di controllo da parte dell’ordine professionale su corsi privati, non può che darsi risposta negativa, stante l’assenza di qualsivoglia potere di controllo riconosciuto agli ordini professionali relativamente a chi intenda esercitare attività di mera istruzione privata e non riconosciuta.
Quanto alla valutazione dell’incompatibilità con lo svolgimento di attività lucrative a carattere commerciale, così come statuita dall’art. 3 del R.D.L. recante l’ordinamento della professione, si osserva quanto segue.
Sotto tale punto di vista, sarà necessario valutare caso per caso la condotta di ciascun avvocato iscritto all’albo: si potrà affermare la violazione delle norme sull’incompatibilità solo in presenza di circostanze di fatto concludenti.
A tal proposito possono rilevare le modalità di organizzazione dei fattori che concorrono alla produzione del servizio formativo, nonché le finalità di lucro eventualmente perseguite.
Tali elementi, ove riscontrati, potranno portare all’affermazione della situazione di incompatibilità.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 10 Marzo 2005
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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