La repressione dell’infrazione disciplinare presuppone soltanto la volontarietà e non richiede la dolosità. La distinzione fra dolo e colpa non è criterio per l’identificazione dell’illecito disciplinare, ma può volere piuttosto per valutarne la gravità. (Rigetto del ricorso). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Corpaci), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 11