L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e può essere iniziata anche d’ufficio; pertanto l’eventuale desistenza dell’esponente non condiziona il suo proseguimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 7 luglio 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. Franco), sentenza del 28 aprile 1998, n. 28