A differenza della previgente disciplina, l’interruzione della prescrizione disciplinare non ha più effetto permanente in sede giurisdizionale, sicché il relativo termine decorre anche dinanzi al CNF e durante la pendenza dell’eventuale giudizio di legittimità, fino alla sua definizione. Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 9034 del 30 marzo 2023