Ricusazione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina – Delibera di rigetto – Impugnazione innanzi al CNF – Decisione – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, anche dopo la previsione di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento CNF n. 2 del 2014, che consente l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dell’ordinanza che decide sulla ricusazione di un membro del Consiglio distrettuale di disciplina, quale ulteriore strumento di garanzia del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento reso sull’istanza di ricusazione, difettando quest’ultimo del requisito della definitività, atteso che l’eventuale vizio causato dall’incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività da lui spiegata, e quindi in motivo di gravame della sentenza da lui (o col suo concorso) emessa.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36671 del 14 dicembre 2022

NOTA:
In senso conforme Cass. nn. 41991/2021, 1932/2015, 5503/2004, 17636/2003.

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 36671 del 14 Dicembre 2022 (respinge)
Giurisprudenza Cassazione

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