Disciplinare avvocati – Uso, in un atto processuale, di espressioni offensive nei confronti di un magistrato – Violazione concorrente degli artt. 52 e 53 del codice deontologico forense – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato, deve escludersi un rapporto di specialità, ex art. 15 c.p., tra l’art. 52 e l’art. 53 del codice deontologico forense, i quali invece si applicano in concorso nel caso in cui l’avvocato usi negli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un magistrato, in quanto, mentre l’art. 53 delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti tra avvocati e magistrati, improntati alla pari dignità e al reciproco rispetto, l’art. 52 individua una specifica violazione dei canoni comportamentali che potrebbe essere commessa per il tramite della redazione di atti processuali, tutelando così il decoro e la dignità della stessa professione.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 36660 del 14 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36660 del 14 Dicembre 2022 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera
Giurisprudenza Cassazione

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