Avvocato – Tenuta degli albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Questione pregiudiziale ex art. 234 CE – Manifesta inammissibilità – Sospensione del giudizio innanzi al CNF – Rigetto

In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.
Va rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni si presentino, come nella specie, inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 23 febbraio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 23 Febbraio 2007
Giurisprudenza CNF

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