Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Insussistenza di infrazione disciplinare – Impugnazione – Difetto di Interesse – Inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso, peraltro direttamente inoltrato al CNF e non tramite il Consiglio dell’ordine così come previsto dall’art. 59 r.d. n. 37/1934, avverso la decisione con cui il Consiglio territoriale decida di archiviare, per assenza di fatti disciplinarmente rilevanti, l’esposto presentato nei confronti di un altro collega, atteso che il provvedimento di archiviazione non è atto impugnabile dinanzi il CNF, che ha giurisdizione solo sugli atti indicati negli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. n. 1578/1933. L’inammissibilità, inoltre, va dichiarata allorquando, come nella specie, il ricorrente sia privo di interesse rispetto all’atto impugnato. L’interesse ad impugnare un atto, invero, va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile. (nella specie il C.d.O. aveva emesso delibera di archiviazione per inesistenza di un’infrazione disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cosenza, 8 aprile 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 23 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 08 Aprile 2009
Giurisprudenza CNF

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