La richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi, conformemente al tenore letterale dell’art. 43, canone II del codice deontologico forense, configura un illecito disciplinare a carattere istantaneo e non continuato, nè in ragione del protrarsi della condotta né a causa del permanere degli effetti tipicamente lesivi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Varese, 8 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 240
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 08 Novembre 2005
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