Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Configurabilità – Dolo o colpa – Irrilevanza.

Ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare non sono necessari il dolo o la colpa, ma è sufficiente la sola riferibilità della condotta all’agente, essendo indifferente l’errore o il ritenere che l’atto compiuto non sia professionalmente riprovevole, e risultando altresì irrilevante che il professionista non abbia voluto e nemmeno previsto l’effetto lesivo della propria condotta (nella specie, si trattava della violazione, da parte dell’incolpato, dell’art. 49 c.d.f., la cui portata, ad avviso del CNF, va colta in senso lato, considerando che il riferimento alla “posizione debitoria della controparte” trascende l’ambito caratteristico delle obbligazioni pecuniarie per comprendere ogni comportamento dovuto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Roma, 22 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 241

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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