Avvocato – Procedimento disciplinare – Condanna in sede penale – Radiazione – Automaticità – Annullamento.

Conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le sanzioni destitutive non possono essere disposte in modo automatico dalla legge, ma devono essere irrogate solo a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che informa il principio di uguaglianza, le situazioni previste dall’ordinamento forense (art. 42 l.p.f.) come ipotesi di radiazione o cancellazione di diritto non possono più ritenersi tali, imponendo comunque un procedimento disciplinare ed una giustificata motivazione della sanzione in relazione al caso concreto. Va pertanto annullata la decisione con cui il COA abbia automaticamente inflitto al ricorrente condannato in sede penale la sanzione della radiazione dall’albo professionale, invece di sottoporre il medesimo al procedimento disciplinare regolato dalla legge professionale forense, nell’ambito del quale valutare se fosse o no meritevole di sanzione e se questa dovesse essere veramente la radiazione pronunciata ex art. 42 r.d.l. 1578/1933. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Cosenza, 6 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 239

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 06 Luglio 2005
Giurisprudenza CNF

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