Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato – Inammissibilità – Notifica del provvedimento al difensore – Irrilevanza.

Deve essere dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33, con la precisazione che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’art. 50 va interpretato nel senso che la notifica è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato e non anche del suo difensore, ed è pertanto dalla data dell’avvenuta notifica all’incolpato che decorre il termine per l’impugnazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CRICRI’), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 26 Gennaio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Ottobre 2002
Giurisprudenza CNF

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