Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Erronea utilizzazione di mezzi processuali – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che per supportare una azione obbiettivamente giusta utilizzi colposamente dei mezzi processuali errati. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che per far valere le ragioni dei suoi clienti, aveva utilizzato argomenti e prove relative ad altro giudizio concernente le stesse parti processuali). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 10 ottobre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 26 Gennaio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 10 Ottobre 2001
Giurisprudenza CNF

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