Avvocato – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità del procedimento disciplinare per violazione del diritto di difesa, ove non preveda la presenza necessaria del difensore. Infatti, lo status professionale dell’incolpato e la notifica della decisione allo stesso, sono idonei ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa e non consentono di ravvisare una disparità di trattamento in relazione al procedimento penale, anche in considerazione della diversità dei due procedimenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CRICRI’), sentenza del 26 gennaio 2004, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 26 Gennaio 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Ottobre 2002
Giurisprudenza CNF

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