Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informativa.

L’avvocato che ometta di dare al cliente informazioni sullo stato della causa pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie anche in considerazione della accertata corretta informazione al cliente, la sanzione della censura è stata sostituita con quella più lieve dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 28 aprile 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 13 maggio 1998, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 13 Maggio 1998 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 28 Aprile 1995 (censura)
Giurisprudenza CNF

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