Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà, l’avvocato che avendo accettato il mandato a difendere, percependo il relativo acconto sugli onorari, abbia trascurato di completare l’attività difensiva a favore dell’assistita e si sia astenuto dall’informarla compiutamente sull’andamento delle iniziative assunte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 26 settembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 13 maggio 1998, n. 43

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 13 Maggio 1998 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Settembre 1994
Giurisprudenza CNF

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