Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Dovere di informazione – Violazione – Illecito deontologico – Sanzione – Misura – Adeguatezza – Elementi idonei attenuazione della responsabilità – Rilevanza.

Va ridotta la sanzione disciplinare della cancellazione in quella della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno allorquando la misura afflittiva comminata dal C.O.A. appaia sproporzionata in eccesso non tanto rispetto ai fatti accertati (quali l’omesso diligente adempimento del mandato ricevuto, l’omessa informativa in ordine all’attività svolta, l’omessa fatturazione, nonché la minaccia di proporre domanda di fallimento al fine di conseguire il pagamento del preteso credito professionale ed in ultimo la violazione del dovere sia di difesa che di informativa, essendosi l’incolpato reso irreperibile sia nei confronti della clientela sia dello stesso Consiglio dell’Ordine di appartenenza), ma piuttosto in relazione alla loro non eccessiva lesività ed alle condizioni economiche in cui versava il ricorrente. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. D’INNELLA), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 156

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 12 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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