Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Albo avvocati – Insegnante elementare – Rigetto – Eccezioni regime incompatibilità ex art. dell’art. 3, R.D.L. n. 1578/1933 – Tassatività – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Va ribadita, nel solco di un consolidato orientamento interpretativo della formula dell’art. 3, comma 4 lett. a) del R.D.L. n. 1578/1933, la tassatività dei casi – da intendersi pertanto quale numerus clausus – individuati dal legislatore quali eccezione al regime ordinario delle incompatibilità preclusive dell’iscrizione all’albo professionale, restando conseguentemente precluse sia l’applicazione analogica sia l’interpretazione estensiva (nella specie, il CNF ha confermato la decisione del Consiglio territoriale che aveva respinto l’istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati del ricorrente che svolgeva attività di insegnante elementare retribuita con stipendio a carico del bilancio dello Stato, in quanto non compresa tra le eccezioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1931)
E’ manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 2 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 17 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 02 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment