Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Praticanti – Dovere di diligenza – Insussistenza incarico professionale – Esclusione.

Commette illecito disciplinare l’avvocato il quale richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica, tanto più quando, come nella specie, l’inadempimento della prestazione professionale sia consistito in un mancato adempimento procedurale che non si è limitato a diminuire il valore dell’attività svolta per l’esponente, ma ha reso la stessa del tutto inefficiente in vista del compito per il quale l’incarico professionale era stato conferito, indipendentemente dagli ipotetici risultati a cui detta prestazione avrebbe dovuto assurgere.
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita dell’avvocato e, comunque, a prescindere dall’eventuale risarcimento ottenuto dal cliente stesso, atteso che il fine del procedimento disciplinare non è quello di tutelare interessi privati, ma quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
In difetto del presupposto dell’esistenza di un incarico professionale, va esclusa la violazione del dovere deontologico di diligenza da parte del praticante che, con il proprio contegno omissivo, assista alla condotta non conforme alla legge ed ai canoni dell’avvocatura posta in essere da altro avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 aprile 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 17 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 21 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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