Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Motivi – Cognizione C.d.O. – Controllo requisiti formali – Limiti – Fattispecie – Pluralità istanze ricusazione – Riconduzione ad unità – Criterio.

Il principio secondo il quale la circostanza che la cognizione dei motivi di ricusazione appartenga al Consiglio dell’Ordine costituito nella sede della Corte d’appello nei casi in cui per il numero dei consiglieri ricusati venga a mancare il numero prescritto per deliberare non esclude che il medesimo consiglio possa accertare se esistono i presupposti formali che rendono ammissibile la ricusazione, va inteso nel senso che il controllo della sussistenza dei presupposti richiesti per la presentazione di un‘istanza di ricusazione è possibile pur con il concorso dei consiglieri ricusati solo se si tratta di verificarne i requisiti di ammissibilità, per modo che tale controllo si traduca in mera delibazione sommaria di stampo ricognitivo circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di ammissibilità dell’istanza stabiliti in astratto.
Il potere di controllare la sussistenza del requisito formale, secondo cui la ricusazione deve riguardare i singoli consiglieri e non il Consiglio, incorpora la facoltà di accertare se essa, pur formalmente proposta nei confronti dei primi singolarmente, concerna in realtà, per l’identità delle motivazioni e la loro ripetitività, il Consiglio nella sua interezza
Pur in presenza di una pluralità di istanze di ricusazione, esse vanno ridotte ad unità e devono intendersi inammissibilmente riferite all’intero Consiglio quando presentino motivazioni non singolari ovvero non si attaglino a ciascun consigliere ma rappresentino espressione di un’unica formulazione standardizzata e di un’accusa non individualizzante. In tal caso, pertanto, il rilievo dell’unicità della motivazione e della sua natura non individualizzante costituisce espressione di un controllo di stampo meramente formale ed attinente alla verifica della sola sussistenza dei requisiti di ammissibilità della ricusazione, controllo in quanto tale perfettamente rientrante nei confini segnati dall’art.53 r.d. 37/1934. Diversamente, allorquando il controllo, implicando la necessità di un raffronto tra motivazioni di ricusazione anche solo in apparenza diverse, traligni quei limiti e divenga non compatibile col compito di delibazione sommaria, va dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti nell’ambito del procedimento disciplinare a partire dall’adunanza nel corso della quale, inammissibilmente, il consiglio territoriale abbia respinto le ricusazioni e proceduto ad attività istruttoria. (Accoglie il ricorso in riassunzione in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della decisione C.N.F., 26 marzo 2007 n. 27).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 12 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 21 Novembre 2005 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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