Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà, probità e diligenza – Omessa informazione – Trattenimento somme – False comunicazioni – Emissione di assegni senza provvista – Falsità di denuncia – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, probità e diligenza l’avvocato che sia negligente nello svolgimento del mandato, che fornisca informazioni non veritiere, che trattenga somme di altrui spettanza, che emetta assegni senza copertura e denunci falsamente lo smarrimento di una chiave di una cassetta di sicurezza. (Nella specie considerata la valenza negativa minore di alcuni addebiti rispetto alla valutazione fatta dal C.d.O. la sanzione della sospensione è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 3 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. MAZZAROLLI), sentenza del 7 novembre 1997, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 07 Novembre 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 03 Luglio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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