Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà correttezza e probità – Falsa attestazione della autenticità della firma del cliente – False informazioni al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e lesivo dei doveri di lealtà e correttezza l’avvocato che attesti falsamente l’autenticità della firma apposta dal cliente in calce al mandato e non dichiari nella domanda di iscrizione all’albo dei procuratori la pendenza a suo carico di un procedimento penale, della relativa condanna e del rigetto di precedenti domande di iscrizione all’albo. (Nella specie stante la gravità delle violazioni deontologiche è stata inflitta la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1997, n. 140

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Novembre 1997 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Dicembre 1995 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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