Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Diligenza professionale

Viola il dovere di diligenza ex art. 8 cod. deont. l’avvocato che in citazione commetta un errore di taglia-incolla inserendo una premessa in diritto attinente ad altro caso che nulla abbia a che fare con il petitum e causa petendi, non rilevando in alcun modo la circostanza che la violazione sia avvenuta alla presenza della cliente che abbia letto e sottoscritto l’atto così redatto, né che alcun pregiudizio sia a quest’ultima derivato, atteso che la condotta colposa, deontologicamente rilevante, si perfeziona all’atto della realizzazione del “refuso” nel contesto di un atto giudiziario, il quale è atto proprio dell’avvocato estensore. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 27 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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