Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Atti interruttivi – Efficacia – Notifica all’interessato – Irrilevanza

L’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51, r.d.l. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla consumazione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (es. delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), i quali sono comunque idonei a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 27 maggio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 27 Novembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 27 Maggio 2003
Giurisprudenza CNF

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