Avvocato – Norme deontologiche – Molteplicità di addebiti – Sanzione.

La decisione con cui il Consiglio territoriale infligga distinte sanzioni per ciascuno degli addebiti in relazione ai quali l’incolpato è stato dichiarato responsabile non può ritenersi affetta da nullità per violazione dell’art. 2 c.d.f., secondo il quale, in presenza di una pluralità di addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, deve essere valutato il comportamento complessivo dell’incolpato ed inflitta unica sanzione. Invero, ove risulti confermata la responsabilità dell’incolpato in sede di appello, è facoltà del Consiglio Nazionale correggere la motivazione e procedere alla valutazione complessiva delle condotte contestate ai fini della irrogazione dell’unica sanzione ritenuta congrua. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 25 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 25 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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