Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza e collaborazione – Rapporti con il C.d.O. – Omessi chiarimenti – Illecito deontologico.

Pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante, in violazione dell’art. 24 c.d.f., il professionista che, a seguito di numerosi esposti presentati nei suoi confronti, non dia riscontro ad alcuna delle richieste di chiarimenti da parte del Consiglio dell’Ordine, dovendosi distinguere tra il diritto al silenzio nel corso del procedimento disciplinare (a tutela del diritto di difesa) e l’obbligo di rispondere, precedentemente ad esso, alle richieste del Consiglio. Quest’ultimo, infatti, opera come persona giuridica pubblica cui è affidato il delicatissimo compito di amministrare la “giustizia domestica”, privilegio questo concesso agli avvocati per l’altissima dignità della loro funzione, che, tuttavia, non può divenire comodo usbergo per consentire all’indagato di sottrarsi alle indagini necessarie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 17 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 22 marzo 2006, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera del 17 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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