Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.

Ai sensi degli artt. 82 e 86, nonché degli artt. 7 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 e 60 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, la possibilità di stare in giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense senza la rappresentanza e l’assistenza di difensore iscritto nell’albo speciale va riconosciuta esclusivamente al professionista iscritto nell’albo degli Avvocati. Il praticante avvocato, pertanto, sia che risulti iscritto nello specifico registro sia, come nel caso di specie, che risulti cancellato dal relativo registro, non è abilitato a stare in giudizio avanti il CNF, in quanto privo dello jus postulandi, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato direttamente dal medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 29 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 22 marzo 2006, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 29 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

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